STATUTI CIRCOLO DI CULTURA DI BELLINZONA

 

       I.         Forma giuridica e denominazione

 

Art. 1
Sotto la denominazione “Circolo di cultura di Bellinzona” è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

 

Art. 2
Essa ha sede a Bellinzona, presso il domicilio del presidente.

 

Art. 3
L’associazione è apartitica, aconfessionale e aperta a tutte le persone che intendono aderire allo scopo.

 

     II.          Scopo dell’associazione

 

Art. 4
L’associazione si propone il promovimento della cultura a ogni livello soprattutto tramite l’organizzazione di conferenze, di concerti, di mostre e di visite ai Musei.
Inoltre essa intende favorire lo sviluppo di giovani talenti tramite la promozione di manifestazioni che consentano loro di potersi fare conoscere dal pubblico.

 

    III.          Membri

 

Art. 5
Membri dell’associazione possono essere tutte le persone fisiche  e giuridiche, di diritto privato e pubblico, che intendano aderire ai presenti statuti e allo scopo sociale.

 

Art. 6
L’associazione si compone di soci attivi, soci sostenitori e soci onorari.

 

Sono soci attivi coloro che hanno aderito per iscritto all’associazione.

 

Soci sostenitori sono le persone fisiche o giuridiche che sostengono finanziariamente l’associazione.

 

Soci onorari sono coloro che come tali vengono designati all’assemblea per benemerenza speciali su proposta del comitato.

 

Art. 7
Le dimissioni da socio possono essere rassegnate in ogni momento e devono essere inoltrate al Presidente in forma scritta.

 

   IV.          Organi sociali

 

Art. 8
L’associazione si compone dei seguenti organi:
a) l’assemblea dei soci, il comitato, i revisori dei conti.

 

Art. 9
L’assemblea dei soci è l’organo supremo dell’associazione. Essa si compone dei soci attivi e di quelli onorari.

 

Art. 10
L’assemblea ordinaria si riunisce una volta all’anno ed è convocata dal comitato per:
approvazione della relazione del comitato, l’approvazione dei conti dell’anno precedente e del rapporto di revisione;
l’approvazione del programma di attività;
la fissazione della tassa annuale.

 

Art. 11
L’assemblea straordinaria è convocata su richiesta scritta di almeno 1/5 dei suoi soci come pure ogniqualvolta il comitato lo reputi necessario.

 

Art. 12
Oltre alle facoltà menzionate nell’art. 10 l’assemblea è pure competente per:
l’elezione del comitato;
la nomina del presidente;
l’elezione dell’ufficio di revisione;
la nomina dei soci onorari;

approvare le modifiche statutarie;

pronunciare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sociale.

 

Art. 13
Nelle votazioni ogni socio dispone di un voto.

 

Salvo disposizione contraria degli statuti le risoluzioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.

 

In caso di parità decide il presidente.

 

Art. 14
Il comitato è composto da 7 membri i quali stanno in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.

 

Le cariche di vicepresidente, segretario e cassiere sono stabilite internamente dai membri facenti parte del comitato.

 

Art. 15
Il comitato cura tutti gli affari e compiti che non sono esplicitamente assegnati all’assemblea.

 

Esso provvede al buon andamento dell’associazione e attua quanto richiesto per il conseguimento dello scopo sociale, segnatamente:
amministra l’associazione;
esegue le decisioni dell’assemblea;
allestisce all’attenzione dell’assemblea i conti annuali, il preventivo e il rapporto annuale con l’indicazione sulla futura attività;
convoca le assemblee;

nomina nel suo seno il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

 

Art. 16
Il comitato si riunisce secondo necessità o su richiesta scritta di almeno due dei propri componenti.

 

Art. 17
Il presidente e il cassiere rappresentano congiuntamente l’associazione. Essi hanno la facoltà di agire a suo nome e per suo conto.

 

Art. 18
L’ufficio di revisione si compone di due membri che restano in carica  per un anno e sono sempre rieleggibili.

 

Essi non possono far parte del comitato.

 

Art. 19
L’ufficio di revisione esamina i conti dell’associazione e redige all’attenzione dell’assemblea generale ordinaria un rapporto scritto.

     V.          Finanziamento, scioglimento e modifiche statuarie

 

Art. 20

Il finanziamento dell’associazione è procurato:
dai versamenti delle quote sociali annue stabilite dall’assemblea;
da elargizioni, contributi e legati effettuati da privati ed enti pubblici;
dal provento ricavato dal noleggio del piano a coda di proprietà dell’associazione;
dalle entrate delle manifestazioni organizzate.

 

Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione, la devoluzione del patrimonio sociale nonché le modifiche statutarie sono decretate solo se accettate da almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

Se all’assemblea non presenzia il numero richiesto dei soci si procederà alla convocazione di una seconda assemblea straordinaria che deciderà a maggioranza dei 2/3 dei soci presenti, qualunque sia il loro numero.

 

   VI.          Disposizione finale

 

Art. 22
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea in data 18 marzo 1997 ed entra immediatamente in vigore.